Riconoscimento Titoli di Studio Stranieri

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.

Equipollenza

Che cos’è:
L’equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo  un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico; non può essere richiesta l’equipollenza per i titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste una normativa speciale

A chi rivolgersi:

Titolo di studio Ufficio competente
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 1° grado Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale della provincia di residenza
Diploma conclusivo dei corsi d’istruzione  di 2° grado Qualsiasi Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale
Titoli accademici Università degli Studi

Informazioni in merito all’Equipollenza dei titoli di studio stranieri con titoli di studio italiani

Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico.
Questo Ufficio è competente per il rilascio dell’Equipollenza solo per i seguenti titoli di studio:

  • Diploma conclusivo dei corsi di studio di 1° grado (licenza media)
  • Diploma conclusivo dei corsi di studio di 2° grado (maturità)

Non può essere richiesta l’equipollenza per i titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste una normativa speciale. In tal caso la domanda va presentata direttamente al Ministero.

Titoli accademici – Per le dichiarazioni di equipollenza di titoli universitari, Lauree o altro, sono competenti, con proprie modalità, le Università.

Non possono ottenere il rilascio della dichiarazione di Equipollenza i cittadini extracomunitari.

L’equipollenza ad un diploma di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18° anno di età.

Per ottenere l’Equipollenza occorre presentare la domanda compilando l’apposito modello ed allegando la documentazione completa in esso richiesta.

I termini del procedimento sono fissati in 180 giorni. La domanda di equipollenza dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti, in caso contrario non verrà accettata. La difformità della documentazione potrebbe comportare ritardi nel rilascio della dichiarazione di equipollenza non addebitabili all’Ufficio.

Per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani. Va esaminata caso per caso l’effettiva corrispondenza tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane. I candidati, pertanto, possono essere sottoposti a prove integrative per accertare la conoscenza della lingua e cultura italiana e/o la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano secondo i programmi e le modalità previste dalla tabella allegato C al D.M. 1.2.1975.

Con riferimento ai programmi di studio richiesti per l’Equipollenza del diploma di scuola secondaria di 2° grado si specifica che per programmi non si intende il semplice elenco delle materie studiate, ma il dettaglio degli argomenti per materia, dettagliati soprattutto per le materie caratterizzanti il corso di studio che in Italia consente di ottenere il diploma per il quale si richiede l’equipollenza.

Se il diploma di scuola secondaria di 2° grado ottenuto all’estero si è svolto su un percorso inferiore ai 12 anni, non è possibile richiederne l’equipollenza.

Richiesta di Equivalenza del titolo di studio

Coloro che, in possesso di un titolo di studio, intendano partecipare a pubblici concorsi presso pubbliche amministrazioni o a corsi e concorsi presso enti o amministrazioni e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del titolo limitatamente a quella specifica procedura concorsuale.

Per informazioni e relativa modulistica in merito consultare il seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/equivalenza-ai-fini-professionali0/04/2011

Equivalenza

Che cos’è:
L’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all’estero da un cittadino europeo e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano attraverso la procedura dell’equipollenza

A chi rivolgersi:
L’Ente responsabile per la valutazione dell’equivalenza del titolo estero ex art. 38 è il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico – Servizio per le Assunzioni e la Mobilità, che deve acquisire parere favorevole dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione  – D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII.La domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, deve essere inviata  esclusivamente via PEC, entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it ) sia al Ministero dell’Istruzione (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it )

Per partecipare a procedure di reclutamento indetti da Enti con natura giuridica privatistica (art.12- Legge 29/2006 e art. 48 DPR 394/1999), la valutazione dei titoli di studio esteri ai fini della loro corrispondenza con il titolo italiano viene effettuata dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione -D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII , nei casi dei procedimenti non rientranti nelle procedure selettive finalizzate a un impiego nel settore pubblico, ovvero, nei casi in cui sia richiesto il possesso di un titolo di studio per la partecipazione a corsi/concorsi indetti da Enti con natura giuridica privatistica.
Tutti i cittadini italiani, comunitari e non-UE possono presentare la domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, esclusivamente via PEC, all’indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it

Come fare:

  • presentare all’amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso, citando il titolo straniero nella lingua originale, e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 165/2001 (ammissione sotto condizione);
  • inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 165/2001, compilando uno degli appositi modelli predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, disponibili tra gli allegati della presente pagina, dove sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda.
    La domanda deve essere inviata  esclusivamente via PEC entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it ), sia al Ministero dell’Istruzione (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it ) Nel caso di procedure di reclutamento indette da enti con natura giuridica privatistica, occorre presentare richiesta di equivalenza tramite l’apposito modulo esclusivamente via PEC, all’indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it
  • Si precisa che all’interessato  verrà rilasciata un’equivalenza (vale a dire una dichiarazione di corrispondenza) del titolo straniero a quello italiano relativo ai diplomi di istruzione secondaria di I e II grado, che sarà valida solamente per il corso o concorso citato nel modello di domanda

 


Principale normativa di riferimento:
Decreto Interministeriale 20.02.1973
Decreto Ministeriale 20.06.1973
Decreto Ministeriale 1.2.1975 e relativi allegati
Decreto Ministeriale 2.4.1980 (circolare del 13.06.1980 nr. 172 prot. nr. 4635/72-1) Legge 7 febbraio 1990 n. 21
Decreto Legislativo nr. 297 del 16.04.1994 (in particolare artt. 379 e seguenti) Decreto Ministeriale 6.4.1995, n. 190
Circolare M.I.U.R. nr. 132 del 28.04.2000
Decreto Legislativo nr. 165 del 30.03.2001
Legge nr. 29 del 25.01.2006 (in particolare artt. 12 – 13) Decreto Legislativo n. 251/2007 (in particolare art. 26) Nota M.I.U.R. prot. nr. 2787 del 2


Allegati:


 

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